Art. 1.

      1. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, erano titolari della qualifica di dirigente superiore, è ripristinata la qualifica stessa.
      2. Ai dirigenti di cui al comma 1 è riconosciuta, nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, la posizione loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita.
      3. Ai dirigenti di cui al comma 1, inoltre:

          a) è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale dell'amministrazione di appartenenza;

          b) è riservato il cinquanta per cento dei posti di funzione dirigenziale di livello generale disponibili presso l'amministrazione di appartenenza;

          c) è attribuito, all'atto del pensionamento, il trattamento spettante ai dirigenti preposti a uffici dirigenziali di livello generale.